Si conferma che la Giunta Regionale Emilia Romagna, con delibera 2 dicembre 2013, n. 1780, ha stabilito che l’effettuazione della vendita di fine stagione (saldi), non è più soggetta a comunicazione, rimangono comunque validi i seguenti periodi fissati dalla Giunta regionale con Delibera n. 725 del 30 maggio 2011:

  i saldi estivi: dal 1° sabato del mese di luglio, per un periodo di 60 giorni consecutivi (per l'anno 2016 dal 2 luglio al 31 agosto)

i saldi invernali: dal primo giorno feriale precedente l’Epifania, per un periodo di 60 giorni consecutivi.

Rimangono confermate tutte le altre prescrizioni contenute nella disciplina approvata con la deliberazione 28 settembre 1999, n. 1732.

In tutti i casi di vendite di fine stagione, di liquidazione o promozionali, lo sconto o il ribasso effettuato, deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto.

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