Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici e manufatti, pubblici o privati, di carattere monumentale, di interesse archeologico, storico, artistico o di interesse storico architettonico individuati dal PSC, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42(artt. 4, 29) e rispettive linee guida del consiglio Superiore dei LLPP per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale. Per gli stessi ci si può in ogni caso limitare ad interventi di miglioramento.