Il nuovo quadro normativo ("Norme tecniche per le Costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e appunto la Legge Regionale 19/2008) attribuisce particolare importanza al collaudo statico, che deve essere effettuato per tutti gli interventi ad eccezione delle "riparazioni o interventi locali" per i quali sarà necessaria la prescritta "attestazione di conformità" da parte del Direttore dei Lavori delle Strutture (MUR A.17/D.11 - Attestazione di rispondenza)

Il collaudo, inoltre, salvo casi particolari indicati nell'art. 15 comma 1 della Legge, va normalmente eseguito in corso d'opera.

Tutta la documentazione indicata nel seguito E dovrà essere inviata per PEC., completa di tutta la documentazione amministrativa  e progettuale, firmata in modo digitale da parte di tutti i soggetti indicati. SOLO PER IL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO (e per l’attestazione di conformità del Direttore Lavori qualora il collaudo non fosse previsto) LA PRESENTAZIONE DOVRA’ AVVENIRE PER PEC E  IN BOLLO FIRMATA DIGITALMENTE DAL COLLAUDATORE INCARICATO (o dal Direttore Lavori qualora il collaudo non fosse previsto)

  • Altra nota importante che modifica la procedura attuale: il collaudatore deve essere nominato e deve contestualmente accettare l'incarico (MUR A.4/D.4 - Nomina e dichiarazione del collaudatore) unitamente al deposito progetto o alla richiesta di autorizzazione anche per opere non soggette all'art. 65 del DPR 380/01 (ex L. 1086/71), ad eccezione degli interventi di "riparazioni o interventi locali".

Completate le opere strutturali il direttore dei lavori strutturali ne dà comunicazione (MUR A.16/D10 Comunicazione di fine lavori strutturali) alla struttura tecnica competente in materia sismica ed al collaudatore (in caso di lavori di cui all'art.65 del DPR 380/2011 allega anche la Relazione a Struttura Ultimata (Relazione Struttura Ultimata.pdf), che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la struttura competente.

Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la struttura tecnica competente (MUR A.17/D11 Attestazione di rispondenza).

Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.

Il certificato di collaudo statico dovrà essere inviato per PEC in bollo firmato digitalmente all’Unione Savena Idice. L'Attestazione di conformità alle norme tecniche del Direttore dei Lavori Strutturali dovrà essere inviato per PEC in bollo firmato digitalmente all’Unione Savena Idice.