Ai sensi dell'art. 15 della Legge, i progetti delle opere in c.a. ed a struttura metallica devono essere depositati come da art. 65 del DPR 380/01 ai sensi della L. 1086/71, tuttora in vigore.

  • A scelta del costruttore il progetto allegato alla pratica sismica può, alle condizioni riportate nell'art. 15 della L.R. 19/2008, fungere anche da denuncia lavori, allegando il relativo modulo a firma del costruttore (MUR A.14/D.8 - Denuncia dei lavori)
  • Il costruttore deve effettuare la denuncia delle opere prima dell'inizio dei relativi lavori all'Ufficio Sismica.  Tutta la documentazione relativa alla Denuncia dovrà essere presentata per posta certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e dovrà essere completa di tutta la documentazione amministrativa (MUR A.14/D.8 - Denuncia dei lavoriMUR A.3/D.3 - Asseverazione di conformità e congruità ,MUR A.4/D.4 - Nomina e dichiarazione del collaudatore ,Elenco elaborati, etc…) e progettuale, firmate digitalmente da parte di tutti i soggetti indicati.

La documentazione a corredo della domanda è elencata nel seguito.

  • DENUNCIA DEI LAVORI (MUR A.14/D.8 - Denuncia dei lavori) che consiste nell’elenco della documentazione amministrativa , nella quale dovranno sempre essere indicati i nominativi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
  • PROGETTO ESECUTIVO riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'art.93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001, al D.M. 14 gennaio 2008 e della D.G.R. 1373/2011
  • RELAZIONE ILLUSTRATIVA, (Relazione Illustrativa.pdf) firmate digitalmente dal progettista e dal direttore dei lavori, dalle quali risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dai materiali che saranno impiegati nella costruzione;
  • Nomina e contestuale accettazione del Collaudatore in corso d'opera, ove previsto (MUR A.4/D.4 - Nomina e dichiarazione del collaudatore);

Si precisa che il collaudatore deve essere individuato tra gli architetti e/o gli ingegneri iscritti da almeno dieci anni ai relativi albi professionali; nel caso in cui il committente delle opere sia il costruttore stesso, egli dovrà richiedere agli Ordini Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti la designazione di una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore, allegando alla designazione copia della segnalazione ricevuta dagli Ordini professionali.       

Nel caso in cui vengano impiegati prefabbricati di serie, la ditta produttrice deve fornire tutte le istruzioni per il trasporto ed il montaggio e dichiarare che ogni tipo di struttura oggetto della fornitura corrisponde a quella presentata al Ministero dei LL.PP. (certificato d'origine) e deve inoltre corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.

Eventuali varianti strutturali che si rendessero necessarie nel corso dei lavori delle opere di cui all'art. 65 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 devono essere denunciate all'Ufficio Sismica nella forma e con gli allegati previsti per la denuncia originaria (qualora si tratti di varianti sostanziali) della quale si devono sempre riportare gli estremi della pratica originaria. Ad ultimazione delle strutture, entro il termine di 60 giorni, deve essere depositata all'Ufficio Sismica a cura del direttore dei lavori una relazione comprovante l'avvenuta ultimazione delle strutture (Relazione Struttura Ultimata.pdf) e relativa all'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 65 del succitato Decreto, esponendo:

  • I certificati delle prove sui materiali impiegati e emessi da laboratori di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380/2001;
  • per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
  • l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

La RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE dovrà essere inviata per pec, completa di tutta la documentazione amministrativa  e progettuale, timbrata e firmata  digitalmente in originale da parte di tutti i soggetti indicati.                
Il collaudatore ha tempo 60 giorni per effettuare il collaudo, a partire dall'avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che dovrà essere inviato per pec in bollo ..