La Legge stabilisce che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica preventiva o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli art. 11 e 13 della Legge, come già specificato.

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E ALLA DIA

Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, la domanda per il rilascio del permesso di costruire e la denuncia di inizio attività (DIA) sono corredate, a scelta del committente, da una delle seguenti documentazioni:

B) l'indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento e da una dichiarazione di quest'ultimo che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. A tale dichiarazione deve essere allegata una relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura (art.10 c.3 punto b della L.R. 19/2008). L'opzione B) consente al committente di optare per la presentazione del progetto strutturale in un momento successivo. La Giunta Regionale con apposito Atto  ha definito (all. D) la documentazione minima da presentare a corredo della domanda per il rilascio del Permesso di Costruire o della Denuncia di Inizio Attività. Fermo restando che l'avvio e la realizzazione dei lavori restano in ogni caso subordinati al rilascio dell'autorizzazione sismica o alla denuncia di deposito del progetto esecutivo strutturale. (MUR A.1/D.1 - Asseverazione da allegare al titolo edilizio

In ogni caso, come riportato al punto 2.3 del "VADEMECUM"3° se l'intervento richiede la DIA e una richiesta di autorizzazione - sia nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sismica sia presentata anticipatamente o contemporaneamente alla DIA, sia nel caso in cui sia presentata successivamente, nel titolo edilizio deve essere precisato l'impegno del soggetto a non avviare i lavori prima del rilascio dell'autorizzazione sismica;"

ATTIVITA' EDILIZIA "LIBERA" (art. 6 del DPR 380/2001)

Con Legge 73 del 22/05/2010 sono stati introdotti tre nuovi regimi giuridici degli interventi edilizi disciplinanti la cosiddetta "attività edilizia libera" (vedi la circolare regionale del 2 agosto 2010 contenenti Indicazioni applicative in merito all'art. 6 del DPR 380/2001 relativo all'attività edilizia libera")

I rapporti con le procedure in materia sismica sono definiti al punto 2.5 del "VADEMECUM" controllo di merito si applica anche agli interventi edilizi attuati ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001 (attività edilizia libera), qualora gli stessi comportino il deposito del progetto strutturale, a norma dell'art. 13 della L.R. n. 19.
Il campione deve riguardare il 25% degli interventi costituenti attività edilizia libera per i quali sia stato depositato il progetto strutturale.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA "INNOVATIVE"

Determinate varianti in corso d'opera, denominate "INNOVATIVE", ossia varianti che "modificano in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero                il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurando una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria", sono da considerarsi come una nuova e diversa costruzione e progettazione strutturale e richiedono, di conseguenza:

a) la presentazione di un nuovo titolo abilitativo edilizio, sostitutivo del precedente, il quale dovrà essere conforme alla disciplina, di piano e legislativa, vigente al momento del suo rilascio;

b) la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione o il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, anch'essi sostitutivi dei precedenti atti. In tale ipotesi gli elaborati progettuali, allegati alla richiesta di autorizzazione o da depositare, dovranno risultare conformi alla normativa tecnica per le costruzioni approvata con D. M. 14 gennaio 2008, anche nel caso di interventi per i quali abbia trovato applicazione l'art. 20, comma 3, del D.L. n. 248 del 2007.

Per avere un quadro più approfondito delle varianti in corso d'opera in generale e delle varianti "innovative" in particolare, occorre fare riferimento alla Circolare Regionale del 27 aprile 2010

REGIME TRANSITORIO

Si ricorda che dal 1° luglio 2009 è obbligatoria l'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

Nella Regione Emilia Romagna, per gli interventi edilizi per i quali alla data del 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune Denuncia di Inizio Attività o domanda per il rilascio del Permesso di Costruire, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'attuazione dei lavori ed all'eventuale collaudo come specificato in merito dalla LR_19_2008  e  nota Regionale del 13/10/2009.

In ogni modo è fatto salvo quanto specificato con la Circolare Regionale del 27 aprile 2010 precedentemente citata, in merito alle varianti "innovative".

TITOLI A SANATORIA

Ai sensi dell'articolo 22 L.R. 19/2008 la richiesta o la presentazione del titolo a sanatoria è subordinata alternativamente all'asseverazione del professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse ovvero all'asseverazione del professionista che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione. Il modulo di asseverazione andrà presentato allo Sportello Unico per l'Edilizia congiuntamente alla richiesta di sanatoria (SUE_AsseverazioneSanatoria.pdf).   Fuori dai casi suddetti, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal fine l'interessato presenta istanza di autorizzazione o deposita il progetto ai sensi della Legge Regionale n. 19/2008.