C - INTERVENTI ESCLUSI

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Legge alcune categorie di interventi e varianti in corso d'opera. La definizione di tali interventi e gli elaborati necessari a dimostrarne la ricorrenza sono i contenuti della pdfDelibera di Giunta n.2272 del 21 Dicembre 2016 (che sostituisce, per l'individuazione di detti interventi la Deliberazione di Giunta Regionale n. 687 del 23 maggio 2011 precedentemente cogente) I lavori di cui trattasi sono ovviamente interessanti parti strutturali dell'edificio ed appartengono a due diverse categorie:

C.1) INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA AI FINI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' AI FINI SISMICI (IPRiPI).

Sono esclusi gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, alla quale devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza ai fini sismici. La Giunta Regionale con apposita pdfDelibera di Giunta n.2272 del 21 Dicembre 2016 ha individuato l'elenco degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Detto elenco ha carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del Titolo IV della L.R. n. 19/2008. La medesima delibera definisce anche gli elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi. Gli interventi classificati come Interventi Privi di Rilevanza ai fini della Pubblica Incolumità (IPRiPI) sono comunque soggetti a controllo a campione nell'ambito degli ordinari controlli sui titoli edilizi previsti dalla L.R. 31/2002 ("Disciplina generale dell'edilizia").

  • Unitamente alla pratica edilizia dovrà essere presentato allo Sportello Unico per l'edilizia l'asseverazione da parte dei tecnici interessati in merito (MUR A.1/D.1 - Asseverazione da allegare al titolo edilizio) con allegati gli elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi

 

C.2) VARIANTI NON SOSTANZIALI (VNS)

Sono escluse dal preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica o dal deposito del progetto esecutivo strutturale le Varianti, riguardanti parti strutturali, Non Sostanziali, in quanto non introducono modificazioni significative agli atti già autorizzati o depositati con il progetto originario. La Giunta Regionale con apposita pdfDelibera di Giunta n.2272 del 21 Dicembre 2016 ha definito le varianti , riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale. Sono altresì definiti i rapporti con le disposizioni della Legge Regionale 31/2002 ("Disciplina Generale dell'Edilizia"). La medesima delibera definisce anche gli elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi. Gli interventi classificati come Varianti Non Sostanziali (VNS) sono comunque soggetti a controllo a campione nell'ambito degli ordinari controlli sui titoli edilizi previsti dalla L.R. 31/2002 ("Disciplina generale dell'Edilizia").

  • Unitamente alla pratica edilizia dovrà essere presentato allo Sportello Unico per l'edilizia l'asseverazione da parte dei tecnici interessati in merito alla non sostanzialità della variante (MUR A.15/D.9 - Asseverazione relativa alle varianti non sostanziali) con allegati gli elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi

A tal fine la regione Emilia Romagna ha emanato apposita circolare contenente il Vademecum.