A - PREMESSA: LEGGE REGIONALE n. 19 del 30 Ottobre 2008
Dal 1° giugno 2010 è entrato in vigore a pieno regime il Titolo IV della Legge Regionale n. 19/2008, intitolata "Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico", che si applica a tutti i lavori, sia pubblici che privati, di:
- Nuova costruzione;
- Recupero del patrimonio edilizio esistente
- Sopraelevazione;
- Varianti sostanziali a progetti presentati (per variante sostanziale si intendono quelle che comportano variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità);
La vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico si applica attraverso:
- Rilascio dell'Autorizzazione Sismica Preventiva da parte della struttura tecnica competente;
- Deposito del Progetto Esecutivo Strutturale e controlli a campione.
La Legge Regionale n.19/2008 , nel seguito denominata Legge, prevede due distinti regimi in funzione della zona sismica di appartenenza del Comune:
ZONA 2 (media sismicità): La legge stabilisce che l'esecuzione di tutti i lavori rientranti nel campo di applicazione della Legge sia soggetta al rilascio dell'AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA (art. 11 c.1 della Legge);
ZONE 3 e 4 (bassa sismicità): La legge stabilisce che l'esecuzione di tutti i lavori rientranti nel campo di applicazione della Legge sia soggetta a due distinti percorsi procedurali:
a) rilascio dell'AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA per gli interventi elencati all'art. 11 c. 2 della Legge elencati nella Tabella A seguente:
TABELLA A - LAVORI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE |
a) Interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; |
b) Progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche; |
c) Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. (di cui agli allegati della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1661 del 2 novembre 2009 riportata nel seguito |
d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. |
b) denuncia di DEPOSITO DEL PROGETTO ESECUTIVO riguardante le STRUTTURE per tutti gli interventi rientranti nel campo di applicazione della legge e non inclusi nel punto a) precedente;
Le funzioni in materia sismica sono svolte da apposita struttura tecnica costituita presso l'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni Savena Idice denominata "UFFICIO SISMICA". L'Ufficio Sismica è competente per i seguenti Comuni:
MEDIA SISMICITA' (Zona 2)
- Monterenzio (a partire dal 1° gennaio 2011)
- Ozzano dell’Emilia (a partire dal 1° gennaio 2016)
BASSA SISMICITA' (Zona 3)
2) Loiano 3) Monghidoro 4) Pianoro