A - PREMESSA: LEGGE REGIONALE n. 19 del 30 Ottobre 2008

Dal 1° giugno 2010 è entrato in vigore a pieno regime il Titolo IV della Legge Regionale n. 19/2008, intitolata "Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico", che si applica a tutti i lavori, sia pubblici che privati, di: 

  • Nuova costruzione; 
  • Recupero del patrimonio edilizio esistente
  • Sopraelevazione;
  • Varianti sostanziali a progetti presentati (per variante sostanziale si intendono quelle che comportano variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità);               

La vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico si applica attraverso:

- Rilascio dell'Autorizzazione Sismica Preventiva da parte della struttura tecnica competente;               

- Deposito del Progetto Esecutivo Strutturale e controlli a campione.

La Legge Regionale n.19/2008 , nel seguito denominata Legge, prevede due distinti regimi in funzione della zona sismica di appartenenza del Comune:

ZONA 2 (media sismicità): La legge stabilisce che l'esecuzione di tutti i lavori rientranti nel campo di applicazione della Legge sia soggetta al rilascio dell'AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA (art. 11 c.1 della Legge);

ZONE 3 e 4 (bassa sismicità): La legge stabilisce che l'esecuzione di tutti i lavori rientranti nel campo di applicazione della Legge sia soggetta a due distinti percorsi procedurali:

a) rilascio dell'AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA per gli interventi elencati all'art. 11 c. 2 della Legge elencati nella Tabella A seguente:

 
TABELLA A - LAVORI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
a) Interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
b) Progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
c) Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. (di cui agli allegati della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1661 del 2 novembre 2009 riportata nel seguito
d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

b) denuncia di DEPOSITO DEL PROGETTO ESECUTIVO riguardante le STRUTTURE per tutti gli interventi rientranti nel campo di applicazione della legge e non inclusi nel punto a) precedente;

Le funzioni in materia sismica sono svolte da apposita struttura tecnica costituita presso l'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni  Savena Idice denominata "UFFICIO SISMICA". L'Ufficio Sismica è competente per i seguenti Comuni:

MEDIA SISMICITA' (Zona 2)

  1. Monterenzio (a partire dal 1° gennaio 2011)
  2. Ozzano dell’Emilia (a partire dal 1° gennaio 2016)

BASSA SISMICITA' (Zona 3)

2) Loiano                3) Monghidoro                4) Pianoro